§1 -
OGGETTO DELL’INCARICO. Trnd Srl, società di diritto Italiano con sede legale in Corso della Liberta 119, Bolzano e sede operativa in Via Fabio Filzi 5, Milano (di seguito “Trnd”) sottopone ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Contratto (“Accordo”) al potenziale cliente interessato ai propri servizi (“Committente” ed, insieme a Trnd, le “Parti”) un’offerta commerciale (“Offerta”) in cui verranno indicate le finalità del progetto proposto (“Progetto”), le prestazioni necessarie per il raggiungimento delle stesse, il tempo richiesto nonché i compensi dovuti a fronte del conferimento dell’incarico volto al completamento del Progetto (“Incarico”). L’Offerta è sottoposta all’attenzione dell’interessato esclusivamente ai fini dell’eventuale conferimento dell’incarico relativo al Progetto. Trnd sarà tenuta ad onorare le proprie obbligazioni solo in relazione all’oggetto dell’Incarico, così come delineato in Offerta ed accettato dal Committente. Qualora esistano scopi ulteriori o diversi dall’oggetto dell’Incarico, perseguiti dal Committente e non resi evidenti a Trnd, quest’ultima non sarà in alcun modo responsabile della loro realizzazione o soddisfazione. Il Committente è generalmente tenuto a dichiarare i propri obiettivi da realizzarsi attraverso l’Incarico ed i ogni Progetto, per iscritto.
§2 -
TEMPISTICHE DI CONSEGNA DEL PROGETTO, RITARDI E RIMEDI. I termini citati in Offerta in relazione alla tempistica attesa per la consegna del Progetto ed il completamento dell’Incarico saranno da considerarsi puramente indicativi. In caso di ritardata consegna del Progetto o, in via generale, di ritardo nel completamento dell’Incarico cosi’ come descritto in Offerta, ovvero qualora i bozzetti o altro materiale provvisorio o definitivo, necessario alla realizzazione del Progetto, vengano danneggiati o vadano smarriti per colpa imputabile a Trnd – escludendo dunque cause di forza maggiore quali interventi da parte delle autorità, scioperi del personale etc. - il Committente avrà titolo di intimare per iscritto a Trnd di porre rimedio a tale situazione entro un congruo termine ai sensi dell’art. 1454 c.c. , che si intende sin da ora non inferiore ai 15 giorni lavorativi.
§3 -
CORRISPETTIVI E PAGAMENTI. I compensi che figurano nell’Offerta saranno da intendersi, salvo diversa indicazione, comprensivi di tutti i servizi ivi citati, offerti da Trnd ai fini dell’esecuzione dell’Incarico. Per le eventuali prestazioni aggiuntive richieste dal Committente, complementari e comunque non citate in Offerta, Trnd potrà esigere compensi supplementari da fatturare separatamente. I costi aggiuntivi non imputabili a Trnd, nonché i costi aggiuntivi che Trnd, nonostante la dovuta diligenza, non sia stata in grado di prevedere all’atto del conferimento dell’Incarico, potranno essere addebitati separatamente in fattura qualora vi sia un giustificato motivo e ove risultino chiaramente riconoscibili e sufficientemente determinate o determinabili dal Committente. Trnd informerà senza indugio il Committente dell’insorgere di eventuali costi aggiuntivi il cui importo superi del 10% l’importo complessivo dell’incarico. È espressamente escluso il diritto di recesso del committente salvo casi di eccessiva onerosità sopravvenuta. Il compenso dipenderà dal tipo di Servizio reso nell’ambito di un Progetto nonché dall’entità dell’Offerta. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell’imposta sul valore aggiunto vigente al momento del versamento dei corrispettivi dovuti a Trnd. Ove non diversamente pattuito nell’Offerta o per iscritto in costanza di rapporto, la corresponsione del compenso pattuito è dovuta in due soluzioni: 1) la prima metà dell’importo complessivo all’atto di conferimento dell’Incarico, da considerarsi completato alla firma dell’Offerta; 2) la seconda metà dell’importo complessivo al completamento dell’Incarico, che coincide con la data di fine Progetto. Ove non diversamente pattuito nell’Offerta, il pagamento delle fatture deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
§4 -
MODIFICA DELL’OFFERTA E DELL’OGGETTO DELL’INCARICO, MODIFICHE ALLE BOZZE CREATIVE. Salvo quanto previsto al precedente punto 2 in relazione ai costi sopravvenuti, successivamente all’accettazione scritta dell’Offerta nei termini ivi pattuiti, sarà possibile apportare modifiche all’oggetto dell’Incarico esclusivamente previo espresso Accordo tra i legali rappresentanti di entrambe le Parti. Allo stesso modo, in seguito all’approvazione definitiva da parte del Committente di testi o materiale informativo e pubblicitario inclusi nel Progetto non sarà ulteriormente possibile apportare correzioni o modifiche senza che esse comportino spese aggiuntive che saranno fatturate separatamente. Il Committente avrà la facoltà di richiedere per un massimo di due volte a Trnd la modifica dei risultati parziali delle prestazioni creative realizzate in base all’Offerta. Ogni ulteriore modifica apportata da Trnd ai bozzetti creativi su richiesta del Committente sarà fatturata a parte sulla base del tempo necessario a realizzarla. Trnd comunicherà tempestivamente, in fase di produzione, l’insorgere di circostanze che comportino la necessità di un maggior numero di bozzetti e/o materiali creativi che potrebbero richiedere un adeguamento dei costi di produzione. Ciò può verificarsi in particolare laddove, in corso di produzione, si apportino modifiche o ampliamenti concettuali, con il consenso del Committente. È espressamente escluso il diritto di recesso del committente.
§5 -
VERIFICA DI CONFORMITA’. Allo scadere delle diverse fasi del progetto, ovvero secondo un piano di progresso stabilito dalle Parti, il Committente sarà tenuto ad effettuare una verifica sulla conformità delle fasi concluse e dei Servizi offerti a quanto stabilito dall’Offerta. Qualora sia possibile eseguire la suddetta verifica parziale su parti distinte dei Servizi Trnd resi nell’ambito dell’Incarico, Trnd richiederà al committente per iscritto, a mezzo e-mail o fax, di procedere al test di conformità entro un limite di tempo adeguato. Qualora il Committente non si pronunci in merito all’adeguatezza dei Servizi entro il termine prestabilito, essi si riterranno accettati a tutti gli effetti di legge e di Accordo. In caso di prestazione parziale, Trnd procederà alla fase successiva dell’Incarico senza ulteriore avviso al Committente.
§6 -
OBBLIGAZIONI DEL COMMITTENTE. Il Committente è tenuto a versare i corrispettivi dovuti a Trnd per tempo, nonchè a fornire a Trnd tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Incarico. Il Committente, ad esempio, è tenuto ad indicare a Trnd per tempo, e comunque non piu’ tardi dell’inizio delle prestazioni previste dall’Incarico, un referente responsabile ed un sostituto (in caso di assenza del referente), autorizzati ad assumere in nome e per conto del Committente le decisioni eventualmente necessarie per l’esecuzione del Progetto.
§7 -
ESCLUSIVA SUI SERVIZI. Trnd non può garantire al Committente alcuna esclusiva delle proprie prestazioni, salvo ove espressamente concordato per iscritto. Ogni eventuale Accordo di esclusiva dovrà essere raggiunto per iscritto, a firma dei Legali Rappresentanti delle Parti, in un separato Accordo che prevederà sia la durata temporale, necessariamente determinata, dell’esclusiva, sia i relativi compensi, sin da ora da considerarsi aggiuntivi a quelli relativi alla prestazione dei Servizi prestati nell’ambito dell’Incarico regolato dal presente Accordo.
§8 -
CONFIDENZIALITA’ e MANLEVA. Le analisi del Progetto e dell’Offerta presentati al Committente, nonchè il presente Accordo, i bozzetti, e qualsiasi altra informazione non disponibile al pubblico scambiata dalle Parti sia in fase di negoziazione e trattativa, sia in costanza di rapporto contrattuale, sono destinate esclusivamente all’uso del Committente e di Trnd. Salvo diversa pattuizione scritta a firma dei rispettivi Legali rappresentanti, nessuna di tali informazioni, nè alcun Servizio reso da Trnd nell’ambito dell’Incarico, potrà essere in alcun modo reso pubblico, condiviso o divulgato a terzi. Qualora per l’esecuzione del presente Accordo sia necessario avvalersi di terzi consulenti, anche costoro saranno obbligati a mantenere riservate le informazioni e la documentazione resa disponibile dal Committente. Il Committente dichiara di tenere indenne e manlevare Trnd da qualunque pretesa fatta valere da terzi contro Trnd in relazione all’impiego, da parte del Committente, dei risultati ottenuti in conseguenza del completamento dell’Incarico (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di informazioni o dati utilizzati per azioni pubblicitarie anticoncorrenziali e/o in altro modo illecite).
§9 -
DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE. Qualora i Servizi resi nell’ambito dell’Incarico, o alcuni aspetti del Progetto, risultassero poter essere tutelati da diritti di proprietà intellettuale o industriale, tutti i diritti relativi spetteranno a Trnd. Salvo diversa pattuizione scritta, la proprietà del materiale risultante dall’esecuzione dell’Incarico (ad esempio, supporto dati di qualsiasi tipo, questionari, altra documentazione scritta, ecc.) e dei relativi dati resterà in capo a Trnd, salvo quanto prodotto, creato e/o realizzato autonomamente dal Committente senza il supporto creativo o materiale di Trnd.
§10 -
TUTELA E ANONIMATO DEGLI UTENTI TRND. La relazione contrattuale oggetto del presente Accordo è limitata alle Parti. L’Utente dei seriviz Trnd (come definiti nelle condizioni generali disponibili su trnd.it) non è ad alcun titolo Parte del presente Accordo nè il Committente potrà avere accesso, in principio, ad alcun dato relativo agli Utenti Trnd, il cui anonimato verrà preservato da Trnd stessa. La partecipazione diretta, da parte del Committente, alle indagini e sondaggi condotti da Trnd sulla propria base utenti, nonché il controllo sull’esecuzione e i risultati dell’indagine da parte del Committente, dovranno essere specificamente concordati per iscritto dalle Parti. In particolare, eventuali spese aggiuntive da ciò derivanti saranno a carico del Committente. Il Committente potrà contattare direttamente (in particolare a fini pubblicitari) gli utenti Trnd esclusivamente con il consenso scritto di Trnd e subordinatamente al loro consenso espressamente e liberamente espresso.
§11 -
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. A decorrere dall’avvenuta consegna del Progetto oggetto di Incarico e ogni altra relazione concordata per iscritto, e salvo diversa pattuizione scritta o contraria previsione legislativa, Trnd provvederà a conservare tutta la documentazione cartacea relativa al Progetto nonché le informazioni raccolte per un periodo non superiore ad un anno solare; i supporti dati verranno conservati per un periodo di due anni.
§12 -
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’. Trnd non garantisce che i Servizi offerti nell’ambito dell’Incarico soddisferanno le esigenze del Committente non rese evidenti per iscritto all’atto di accettazione dell’Offerta. La responsabilità di Trnd nell’ambito della prestazione dei propri Servizi è limitata al caso di dolo o colpa grave o alla violazione di obblighi derivanti da norme di legge nell’ambito delle prestazioni ad essa imputabili, e ciò anche per fatti imputabili ai propri rappresentanti, dipendenti e collaboratori
§13 -
TEST SU PRODOTTI FORNITI DAL COMMITTENTE – GARANZIE E MANLEVA. Qualora il Progetto oggetto dell’Incarico sia relativo a test di gradimento sui prodotti offerti dal Committente, si applicano le seguenti disposizioni: il Committente dichiara di avere ogni diritto sui prodotti distribuiti agli Utenti Trnd, che tali prodotti rispettano ogni normativa vigente e possono essere regolarmente e legittimamente distribuiti a terzi consumatori. Il Committente garantisce che sono stati eseguiti tutti i necessari esami / verifiche / analisi di tipo tecnico, chimico, medico, farmaceutico e, se del caso, di altra natura sul prodotto da testare. Il committente garantisce che il prodotto è idoneo al test e, nella misura in cui sia stato necessario eseguire una verifica (vedi sopra), garantisce che, alla luce della verifica eseguita, il prodotto non provoca danni di alcun tipo. Il Committente dichiara e garantisce sin da ora tenere indenni e manlevati Trnd ed i suoi collaboratori da ogni pretesa fatta valere da terzi nei confronti di Trnd o dei suoi collaboratori e derivante da un vizio del prodotto fornito dal Committente. Trnd potrà altresi’ richiedere al Committente di condividere con Trnd tutte le informazioni previste a norma di legge e/o necessarie all’utilizzo del prodotto, affinché questa a sua volta possa trasmetterle ai partecipanti ai test. Restano salve le disposizioni in materia di responsabilità da prodotto. Qualora, ai fini dell’impiego del prodotto, risultasse necessario disporre di istruzioni per l’uso o simili, queste saranno fornite dal Committente ai singoli partecipanti ai test. Per i beni di consumo il Committente è tenuto a provvedere ad un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da danno alle persone o cose, nonché smarrimento o danno dei prodotti causato dai partecpanti ai test.
§14 -
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano. Le Parti convengono che il foro di Milano sarà esclusivamente competente a dirimere qualsiasi controversia risultante dal presente Accordo.
§15 -
SOPRAVVIVENZA DI CLAUSOLE. In caso di invalidità di singole disposizioni del presente Accordo o qualora singole disposizioni divengono nulle o inefficaci a seguito di circostanze successive o in caso di lacuna nel presente Accordo, le rimanenti disposizioni rimarranno valide ed efficaci.
§16 -
ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE VESSATORIE. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 ° comma, cod. civ., il Committente dichiara di avere letto con attenzione e di accettare espressamente le pattuizioni contenute negli articoli precedenti riguardanti: Tempistica di consegna e ritardi (2); Corrispettivi e pagamenti (3); modifiche all’offerta (4); Obbligazioni del Committente (6); confidenzialità e manleva (8); limitazioni di responsabilità (12); test su prodotti forniti dal committente – garanzie e manleva (13); Legge Applicabile Foro competente (14);